Archive for marzo 23rd, 2011

INTERVENTO SULLA MEDIAZIONE

23.03.11

Inserito da Ufficio Stampa  |  Nessun commento »

Il 21 marzo scorso è scoccata l’ora della mediazione.
Gli avvocati, sul piede di guerra, hanno proclamato alcuni giorni di sciopero, disertando le udienze relative alle cause civili.
I mediatori e gli Organismi di mediazione guardano con apprensione al traguardo tanto atteso.
Gli enti formatori, beneficiari dell’unico vero business in questo campo, corrono, formano e vedono lievitare il loro fatturato.
I cittadini, quei pochi che ne hanno sentito parlare, stanno alla finestra per cercare di capire che cosa sta accadendo.

Ma cosa succede tra qualche giorno?
Succede che in alcuni campi la mediazione diventa obbligatoria
.
Forse è opportuno fare un passo indietro e andare a vedere che cos’è la mediazione.
La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (A.D.R. – Alternative Dispute Resolution) che prevede il coinvolgimento di una persona terza imparziale e neutrale, il mediatore appunto, che in veste di facilitatore aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi i bisogni di entrambi.
Non è un giudice, non è un arbitro, non ha alcun potere decisionale, non emette lodi e sentenze.

Il suo obiettivo non è quello di definire i torti e le ragioni, ma è quello di ristabilire la comunicazione tra le parti affinché siano in grado di gestire una negoziazione in autonomia. Non cerca ciò che giusto ma facilita la ricerca di ciò che è meglio. Non guarda indietro ma aiuta a guardare avanti.
Chi ha in corso una disputa, prima di approdare in tribunale può tentare la strada della mediazione; se non arriverà ad un accordo, la causa civile è sempre percorribile.
Con la legge delega n 28/10 la mediazione come istituto a sé è entrata nel nostro ordinamento; il 21 marzo 2011 è entrato in vigore il 1° comma dell’art. 5 che prevede una sorta di obbligatorietà della mediazione prima di far approdare sul tavolo del giudice le controversie in alcune materie (locazioni, affitto di azienda, diritti reali, comodato, patti di famiglia, divisioni, contratti bancari e assicurativi, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità). Prima, cioè, di procedere con la domanda giudiziale si deve esperire il tentativo di mediazione; in caso di fallimento si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria.

Gli avvocati sono sul piede di guerra perché intravedono in questo provvedimento un assalto alle loro prospettive di lavoro. Non accettano la mediazione in quanto tale, soprattutto nel suo aspetto “obbligatorio”, non accettano che a poter svolgere questa professione possano essere anche non avvocati.
Si sono battuti perché il D.Lgs. 28/10 non vedesse la luce, perché fosse affossato anche il decreto ministeriale attuativo n. 180/10, hanno fatto ricorso al TAR perché l’obbligatorietà slitti di un anno.
Nonostante tutte queste iniziative “contro”, la mediazione obbligatoria è partita e tra poco ne potremo misurare gli effetti.
Hanno forse ragione gli avvocati a contestare la possibilità che a fare i mediatori siano persone non iscritte all’Ordine degli avvocati o laureate in giurisprudenza?
Con la consapevolezza di chi conosce molto bene l’argomento perché ci crede da dieci anni e con la certezza che chi si oppone a questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie non ha mai voluto toccare con mano la materia per comprendere veramente di che cosa si tratta, rispondo di NO, non hanno ragione.

Fare il mediatore, gestire una mediazione, non ha nulla a che vedere con giudici, avvocati, processi.

Fare il mediatore significa conoscere i conflitti, per gestirli e superarli, conoscere la comunicazione, per aiutare la parti a ristabilire i canali ostruiti dalla lite e facilitare il passaggio delle informazioni, conoscere la negoziazione, per aiutare le parti a negoziare in modo efficace per soddisfare i rispettivi interessi e bisogni.

Salta all’occhio che si tratta di competenze che ben poco hanno a che fare con la procedura civile, è altrettanto evidente che la preparazione acquisita da un mediatore viaggia su binari diversi da quelli del diritto.
Il diritto accompagna le parti alle porte della mediazione e le riprende al termine; il diritto è perimetrale alla mediazione e non sostanziale.
Per questo la presenza degli avvocati è consigliata ma non può essere questa figura il perno su cui ruota tutto l’istituto della mediazione.
Ritengo che sia utile parlare il più possibile di questo argomento perché possa iniziare un cambiamento culturale importante che porti le persone a valutare un intervento del mediatore prima ancora di coinvolgere un giudice.
La gestione delle controversie in modo non avversariale avrà, necessariamente, anche degli effetti benefici sul decongestionamento delle aule dei tribunali, che potranno così occuparsi di quei contenzioni per i quali una sentenza del giudice è fondamentale.